di Marilena Pirrelli, da Plus24- IlSole 24Ore – 15 febbraio 2020
Trasmissione dell’opera: i consigli del commercialista, del notaio e dell’avvocato.
Avvocati, notai e commercialisti insieme con il Fai. Già dal 2014 il Fondo ha il ruolo di formatore e riunisce i professionisti in convegni per discutere sugli strumenti di sostegno della Fondazione quali lasciti, eredità, donazioni e polizze. Martedì 11 febbraio si è dibattuto di “Il diritto dell’arte. Trasferimento dell’opera d’arte per atto tra vivi o mortis causa”. Molte le domande ai tre relatori da un’affollata sala di professionisti. Plus24 ha posto qualche quesito pratico agli esperti. Nella donazione di opere d’arte in vita o in morte si possono godere vantaggi fiscali?
Franco Boccardi, commercialista dello studio BBS-Lombard spiega. “In entrambi i casi la legislazione italiana risulta favorevole rispetto a quelle previste nei principali stati stranieri. Oltre ad applicarsi aliquote che al massimo giungono all’8% rispetto al 45/50% di Francia e Germania, ad esempio, non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità come quelle in ambito culturale”. In che modo si possono ereditare opere d’arte con maggiori benefici fiscali? “Dipende dai valori di cui si tratta – risponde Broccardi – .Esiste un franchigia di 1 milione di euro a favore del coniuge e degli eredi in linea diretta. Poi alle opere si applica l’agevolazione prevista alla mobilia esistente presso le abitazioni del de cuius (non a quella presente al di fuori in depositi, caveau o altrove) che ne definisce forfettariamente il valore nel 10% dell’imponibile ossia della quota eccedente la franchigia”conclude Broccardi.
Al di là degli aspetti fiscali, vi sono poi quelli successori: il collezionista in vita deve promuovere azioni affinchè la collezione possa essere preservata nel tempo?
“E’ molto importante programmare per tempo la propria pianificazione successoria – spiega il notaio Arrigo Roveda dello studio RLCD Notai. Non significa solo redigere un testamento per individuare il soggetto, ente o persona fisica, cui sarà devoluta la collezione ma potrebbe anche voler dire trasferire la collezione ad una fondazione o a un trust costituito in vita”. Quando suggerisce il trust e quando la fondazione?
“Dall’attività di valorizzazione di un’opera d’arte di una collezione svolta da una fondazione il privato non può ricavare un’utilità economica diretta, mentre il trust può portare ai beneficiari un arricchimento sia durante la gestione che al momento della sua estinzione. Entrambi gli strumenti presentano il vantaggio di poter affidare la valorizzazione a soggetti capaci nel caso in cui tali competenze non siano in capo agli eredi”.
Quale dei due istituti in termini di costi di gestione e di fiscalità è più vantaggioso?
“Il trasferimento a favore di Fondazione è esente da imposta di successione se la fondazione ha i requisiti cui all’art.3 del Testo Unico. Lo stesso non vale per il trust, soggetto ad imposta con un’aliquota che sarà determinata a seconda del grado di parentela tra defunto e beneficiario finale del trust ( e quindi 4,608% salva l’applicazione delle franchigie)” illustra Roveda. Esistono altre soluzioni tecniche per il mantenimento della collezione dopo la scomparsa del collezionista?
“Un altro strumento utile è l’onere – prosegue il notaio -, utilizzabile per porre a carico del beneficiario obblighi diretti a realizzare ulteriori desideri del disponente quali, ad esempio, quello di rendere fruibile dal pubblico la collezione o di conservarla in un luogo o, ancora, di provvedere ad attività di promozione e di divulgazione”annota Roveda. Ma i problemi peggiori si riscontrano quando, per effetto della successione, si viene a creare una comunione ereditaria tra soggetti che hanno strategie diverse sulla collezione. “Per questo una buona pianificazione è necessaria e deve affrontare le future decisioni strategiche evitando stalli dannosi”conclude il notaio.
Infine il tema del titolo di proprietà dell’arte nell’eredità del defunto lo affrontiamo con l’avvocato Annapaola Negri-Clementi, managingpatner dell’omonimo studio legale. “In assenza di un’espressa volontà del de cuius che un erede particolare diventi proprietario di un’opera, si applicano le norme in materia di successione legittima. I beni sono trasmessi agli eredi in concorso. Se con il coniuge concorre un solo figlio il coniuge ha diritto alla metà, a un terzo negli altri casi. Gli eredi acquistano la proprietà dei beni in comunione ereditaria”.
Ma di cosa è esattamente proprietario l’erede? “Fino a quando non interviene la divisione ereditaria – prosegue l’avvocato – ogni erede è titolare di una quota ideale dei beni caduti in successione; ciò significa he il rapporto tra comproprietario e bene non è diretto ma mediato dalla quota ereditaria. Quindi, prima della divisione ereditaria un quadro caduto in comunione ereditaria, non facendo parte del patrimonio del singolo erede a terzi, Un eventuale contratto di vendita sottoscritto da uno solo erede non avrebbe efficacia traslativa della proprietà; potrebbe solo avere una efficacia obbligatoria, cioè sarebbe equivalente a una vendita subordinata all’assegnazione di quella specifica opera al coerede”. Quindi è improbabile che un’opera ancora indivisa possa trovare mercato. “Difficilmente una casa d’aste prenderebbe il mandato a vendere un’opera in una situazione giuridica incerta – chiarisce l’avvocato -. Unica soluzione sarebbe la sottoscrizione di un contratto di vendita o di mandato a vendere da parte di tutti i coeredi”. Nella successione ereditaria quali consigli dà perché il trasferimento della proprietà dell’opera avvenga senza contestazioni?”
In assenza di testamento potrà essere opportuno per gli eredi che vogliano diventare ciascuno singolarmente proprietario di determinate opere optare per una accettazione beneficiata, accompagnata da inventario dei singoli beni. Ciò può contribuire a fare emergere la presunzione di un titolo di proprietà dell’opera inventariata in capo agli eredi in comunione, per poi procedere successivamente a divisione e assegnazione ai singoli eredi. A questo riguardo agli eredi spetta l’opzione di avvalersi dell’art. 9 del Testo Unico sulle Successioni nel quale sono compresi nell’attivo ereditario “denaro, gioielli e mobilia” (vi rientra l’arte, ndr), per un importo del 10% del valore globale imponibile , ma pure se fosse superiore, consentendo l’esatta individuazione delle opere cadute in successione e l’emersione del titolo d’acquisto in capo agli eredi” conclude l’avvocato Negri-Clementi.