di Marilena Pirrelli, da  Plus24-Il Sole 24Ore, 26 maggio 2018-05-28

 

Venerdì 17 maggio il ministro Dario Franceschini ha firmato il decreto ministeriale n. 246 su “Condizioni, modalità  e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”. Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entro 30 giorni sarà pubblicato.  Plus24 è in grado di anticipare alcuni contenuti del decreto, alla erdazione del quale ha contribuito l’avvocato Giuseppe Calabi dello studio CBM & Partners di Milano, membro del Gruppo di lavoro istituito dallo stesso ministro lo scorso novembre.

Avvocato che cosa contiene il decreto attuativo?

Dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 176, della legge Concorrenza n.124/2017 approvata lo scorso 4 agosto. Il decreto disciplina vari aspetti che attengono al regime di circolazione internazionale di beni culturali, in entrata ed in uscita dal territorio italiano. Vi sono innanzitutto nuove norme in materia di rilascio su richiesta di CAI e CAS ( Certificati di Avvenuta Importazione extra Ue e di Avvenuta Spedizione dalla Ue) che sostituiscono le previsioni del R.D. 30 gennaio 1913, n.363.

 

Cosa cambia?

Il decreto, in particolare, vuole garantire l’effettiva provenienza di un bene culturale dallo Stato estero dal quale proviene o nel quale è stato acquistato. Si richiede, in particolare, che si dia un’evidenza documentale della fattura d’acquisto e dei documenti di spedizione. Come noto, un bene culturale munito di CAS o di CAI può uscire nuovamente dal territorio italiano nei successivi cinque anni senza bisogno di un controllo all’esportazione, che sia destinato ad un Paese UE o Extra UE.

Come è disciplinata l’autocertificazione?

Il decreto regolamenta l’autocertificazione delle cose d’interesse culturale realizzate da meno di 70 e da oltre 50 anni da artisti non viventi, disciplinando la potestà dello Stato di dichiarare le stesse di interesse eccezionale nel termine dei 60 giorni dalla data dell’inserimento dell’autocertificazione nel Sistema informativo del ministero (SUE). E’ anche stata prevista, con un’interpretazione analogica dell’articolo 70 del Codice dei beni culturali, la possibilità che un bene autocertificato e destinato all’uscita sia coattivamente acquistato dallo Stato al valore dichiarato. Il Codice, infatti, prevede l’acquisto coattivo unicamente per i beni per i quali è previsto l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione (oggi i beni che hanno più di 701 anni).

E poi la soglia di valore come verrà applicata?

Il decreto chiarisce i criteri per l’individuazione del valore: ad esempio se un bene è stato venduto all’asta oppure oggetto di una compravendita a trattativa privata, il valore è quello che risulta dal verbale di aggiudicazione o dalla fattura, al netto di commissioni di intermediazione o spese assicurative o di trasporto. ll decreto, inoltre, chiarisce che nel caso di autocertificazione di beni destinati ad essere esportati fuori dall’Europa, a meno che non siano dichiarato di eccezionale interesse nel termine previsto di 60 giorni, sia comunque richiesta una licenza d’esportazione qualora abbiano un valore superiore alle soglie del regolamento comunitario 116/2009 ( per esempio 150mila euro per i dipinti) e la licenza debba essre necessariamente rilasciata. Il regolamento ha disciplinato anche l’autocertificazione delle cose comn più di 70 anni dalla loro creazione, ma con un valore inferiore ai 13.500 euro ( soglia unica prevista dalla legge Concorrenza), prevedendo come per i beni tra 50 e 70 anni la procedura in base alla quale la cosa sotto la soglia possa essere dichiarata di eccezionale interesse ovvero di interesse particolarmente importante. Anche per questi bene è previsto l’acquisto coattivo.

Anagrafe e passaporto quando arriveranno?

Il decreto prevede che il ministero attivi entro la fine del prossimo anno sul SUE l’anagrafe della circolazione internazionale che consente la gestione e il controllo in tempo reale di tutti i dati relativi a cose e beni culturali in transito sul territorio nazionale. L’anagrafe rilascerà anche il passaporto di durata quinquennale previsto dalla riforma.

 

Qual è il suo giudizio complessivo sull’attuazione della riforma?

Il decreto attuativo ha il prego di chiarire numerosi punti che in questi primi nove mesi erano rimasti aperti, ad esempio i criteri per l’individuazione del valore rilevante per l’applicazione della soglia. Il decreto avrebbe potuto chiara iure meglio il regime applicabile ai beni infra 70 ed ultra 50di provenienza estera., per i quali non è previsto il rilascio su richiesta di CAS e CAI: questi beni per un periodo pari ad un quinquennio dal loro ingresso sul territorio italiano non dovrebbero – in base allo spirito della riforma – essere dichiarati di eccezionale interesse e dovrebbero uscire liberamente, al pari di quelli (ultra 70) muniti di CAS e CAI.

Ma, complessivamente: è meglio una riforma, anche se temperata  da numerose mediazioni, che nessuna riforma.