La notifica diventa europea

di Marilena Pirrelli, da Plus24 – Il Sole 24 Ore, 8 aprile, 2017

 

Ferma alla legge Bottai del 1939, nella sostanza confermata dal Codice dei Beni culturali nel 2004, la legge sulla tutela dei beni culturali in Italia è storica, con un impianto protezionistico sui beni culturali privati non vincolati. Ma all’epoca di Bottai ce n’era ben donde. Ora la riforma della libera circolazione internazionale delle opere d’arte e dei beni culturali voluta dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini – inserita nel Ddl Concorrenza all’esame del Senato il prossimo 18 aprile – fa entrare l’Italia in Europa. L’articolo 53 del disegno di legge modifica l’articolo 68 del Codice Urbani che disciplina l’attestato di libera circolazione e il diniego (notifica art.14), razionalizzando la norma e allineandola a quanto avviene in tutta Europa.

L’ITER DI UN ANNO

“Il testo – ha spiegato Franceschini in una lettera a Repubblica – frutto del lavoro del Parlamento, Governo e associazioni, affronta gli annosi problemi del ritardo delle procedure, non (solo) imputabile alla carenza di personale, e della frequente eterogeneità nelle decisioni sull’autorizzazione all’esportazione di opere d’arte”. I 19 uffici doganali distribuiti su tutto il territorio italiano hanno sinora interpretato in modo differente l’applicazione della legge, con medaglie più o meno strette nel ricorso al diniego all’esportazione. “Anche con la nuova disciplina nessun bene vincolato potrà uscire in via definitiva dal Paese né potranno uscire le opere incluse nelle collezioni dei musei – ribadisce Franceschini – , le novità riguardano solo le opere di proprietà privata non vincolate. Per favorire la circolazione dell’arte contemporanea, la soglia temporale per il vincolo è portata a 70 anni (per le norme Ue sono 100 anni) mantenendo la possibilità di vincolare anche le opere di oltre 50 anni di autore non più vivente, se d’interesse eccezionale per il nostro patrimonio. E resta comunque necessaria l’autorizzazione per esportare dall’Italia opere non vincolate, di oltre 70 anni e di autore non più vivente”.

GLI ALLARMI

Insomma la riforma non svende il patrimonio culturale italiano privato e non si rischia che “lo Stato lo ceda al mercato internazionale” perché verrebbe, in caso di rilevante interesse, bloccato alla frontiera. E i 70 anni sono un periodo congruo adottato lo scorso anno dal parlamento tedesco per normare la libera circolazione dell’arte in Europa. Sicuramente le voci allarmate levatesi contro la riforma dovrebbero più interrogarsi sull’uscirta clandestina delle opere che non di quella autorizzata dagli uffici doganali. Inoltre, come già nella precedente norma, la riforma semplifica la procedura attraverso l’autocertificazione. “La norma conferma l’uso dell’autocertificazione , che non implica un automatico nulla osta, né è un silenzio assenso; l’amministrazione potrà sempre pronunciarsi e, in ogni caso, per le dichiarazioni mendaci ci sono sanzioni penali” ricorda il ministro. Anche gli altri paesi europei prevedono l’autocertificazione che non risulta un escamotage per beffare la pubblica amministrazione ed esportare proditoriamente il patrimonio. Tranne se si coltiva il dubbio che gli italiani siano più disonesti di altri popoli e, in particolare, i collezionisti e gli operatori del mondo dell’arte, che altresì sono solitamente i prestatori dei musei.

IL VALORE DELL’ARTE

Con la riforma finalmente si introdurranno le soglie di valore anche in Italia come in Europa: questo significherà un lavoro non da poco per gli uffici di esportazione e i collegati uffici delle soprintendenze non sempre preparati a valutare le opere. Insomma anche la pubblica amministrazione, piena zeppa di storici dell’arte, dovrà sporcarsi le mani con il valore venale dell’arte per evitare truffe. “Come già avviene in Europa, viene introdotta, con esclusivo riferimento all’esportazione, una soglia di valore, di 13.500 euro – prosegue il ministro -. Al di sotto di tale soglia, anche le opere con più di 70 anni e di autore non più vivente potranno uscire dall’Italia senza autorizzazione; ma ciò potrà avvenire solo a seguito della dichiarazione dell’interessato , verificata dagli uffici che, se lo riterranno, potranno apporre il vincolo”. Come già scritto da ArtEconomy24 è il valore più basso in Europa: in Francia per i dipinti è 150mila euro, 180mila sterline nel Regno Unito e 300mila euro in Germania, naturalmente dall’applicazione della soglia restano esclusi reperti archeologici , archivi, incunaboli e manoscritti. “La norma favorisce la circolazione all’estero delle opere non vincolate nel pieno rispetto della tutela del nostro patrimonio e introduce misure come il passaporto e il registro informatico – conferma il ministro. “La nuova disciplina lascia inalterato il sistema di tutela del patrimonio culturale di proprietà privata che continuerà a richiedere, per poter vincolare un’opera, la sussistenza di un interesse culturale particolarmente importante e la piena autonomia tecnico scientifica dell’amministrazione nel riconoscerlo”. Insomma il ministro rassicura contro gli allarmismi scatenatisi sui giornali e sul web, sottoscritti da alcuni storici dell’arte e da associazioni come Italia Nostra.

I NUMERI

L’Italia nel 2015, fonte Eurostat, ha esportato opere d’arte per un valore di 416,6 milioni di euro e oggetti d’antiquariato per 28 milioni, mentre ha importato opere per un valore di 112,8 milioni e oggetti d’antiquariato per 25,7 milioni. Nel 2015 su 12.588 richieste agli Uffici Esportazione di attestati di libera circolazione internazionale nella Ue 12.300 sono stati rilasciati, sono state autorizzate 458 licenze d’esportazione definitiva (extra Ue), posti 50 dinieghi all’attestato di libera circolazione e conseguenti decreti di dichiarazione d’interesse (notifiche), oltre a 65 decreti di dichiarazione d’interesse su iniziativa della Soprintendenza . In totale nel 2015 il Mibact ha effettuato 115 notifiche, 183 nel 2014 e 175 nel 2013. I numeri non dovrebbero creare allarmi, servirebbe solo più trasparenza.