di Salvina Morina e Cristina Odorizzi, da Il Sole 24Ore, 29 luglio 2016

Il “passatempo” è esente dalla tassazione ed è escluso dagli obblighi fiscali.  Il collezionista che vende quadri, mobili, francobolli da collezione o altro, è escluso da tassazione e adempimenti fiscali. Il collezionista rimane tale fino a quando non assume le caratteristiche dell’imprenditore individuale, attività che deve essere esercitata in modo abituale e professionale. Per la Ctr di Firenze, sezione 31, sentenza 826/31/16, depositata il 9 maggio, deve essere perciò annullato l’atto del Fisco emesso nei confronti di un collezionista.

Ma ecco i fatti. L’Agenzia delle Entrate, ufficio di Lucca, notifica un atto di accertamento per l’anno 2007, con richiesta di imposte, contributi Inps, e sanzioni, a seguito di un processo verbale della Gdf. L’ufficio ritiene sussistere in capo al contribuente l’esercizio di fatto di un’attività d’impresa, in particolare di commercio elettronico indiretto, avendo riscontrato un’attività di scambio, acquisto e vendita di bottiglie “mignon”. Contro l’accertamento, il contribuente presenta ricorso. La Ctp di Lucca, con sentenza 155/4/13 del 18 luglio 2013, accoglie il ricorso. L’ufficio, però, appella la sentenza e subisce una nuova sconfitta. I giudici di secondo grado osservano che “l’oggetto della causa riguarda un particolare settore del “mondo degli scambi”, definito da alcuni analisti “il regno del baratto”. Quadri e altre opere d’arte , mobili e oggetti d’antiquariato, gioielli antichi, auto d’apoca, francobolli da collezione…. libri antichi, e così, tanti altri beni rientrano in questo settore, compreso il mondo delle bottiglie, liquori d’antiquariato”.

In questo ambito risulta non di facile soluzione il confine tra collezionista e mercante d’arte. Per i giudici tributari, la linea di demarcazione è rappresentata dalla presenza o meno dei requisiti della commercialità; il collezionista rimane tale fino a quando non assume le caratteristiche dell’imprenditore individuale. La generica attività di vendita di un beneè soggetta ad adempimenti solo quando è realizzata in via professionale e abituale, requisiti che devono emergere dalla regolarità, sistematicità e ripetitività con i quali il soggetto realizza atti finalizzati al arggiungimento di uno scopo. Nel caso del contribuente, è escluso l’obbligo fiscale, considerato che mancano i requisiti di abitualità , professionalità e organizzazione.